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| Cosa è la Firma Digitale La firma digitale può essere definita l'equivalente elettronico di una tradizionale firma apposta su carta, assumendone lo stesso valore legale. E' associata stabilmente al documento informatico e lo arricchisce di informazioni che attestano con certezza l'integrità, l'autenticità e la non ripudiabilità dello stesso. L'elemento di rilievo del sistema firma è rappresentato dal certificato digitale di sottoscrizione che InfoCert, nel suo ruolo di Ente Certificatore, rilascia al titolare di un dispositivo di firma. Il certificato di sottoscrizione è un file generato seguendo precise indicazioni e standard stabiliti per legge (al suo interno sono conservate informazioni che riguardano l'identità del titolare, la chiave pubblica attribuitagli al momento del rilascio, il periodo di validità del certificato stesso oltre ai dati dell'Ente Certificatore InfoCert). Il certificato digitale di un titolare, una volta entrato a far parte dell'elenco pubblico dei certificati tenuto dall'Ente Certificatore, garantisce la corrispondenza tra la chiave pubblica e l'identità del titolare. Chiunque desideri verificare la validità di un documento firmato potrà farlo anche con la funzione presente nel sito dell'Ente Certificazione e ricevere così informazioni sul firmatario di un documento informatico. La legislazione italiana, con successivi interventi normativi, ha rivoluzionato il mondo burocratico-amministrativo, attribuendo alla firma digitale lo stesso valore della firma autografa, rendendo pienamente validi ai fini di legge i documenti informatici sottoscritti digitalmente. Con l’entrata in vigore della L. 15/3/1997, n. 59 sulla semplificazione amministrativa (la c.d. Bassanini uno), gli atti ed i documenti di provenienza pubblica e privata sono formalmente entrati nell’era digitale. L’art. 15, comma 2, stabilisce infatti che "gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi a tutti gli effetti di legge". Il Codice dell'amministrazione digitale, D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, emendato dal D. Lgs. 4 aprile 2006, n. 159, abrogando in parte il D.P.R. n. 445/2000 (T.U.), ha la finalità di assicurare che tutte le P.A. adottino strumenti per rendere sempre disponibili tutte le informazioni in modalità digitale. Il Codice ha creato il quadro legislativo per dare validità giuridica alle necessarie innovazioni, fornendo anche i principi operativi per la loro attuazione. In particolare, all’art. 21, comma 2, dispone che il documento informatico sottoscritto con firma digitale o con altro tipo di firma elettronica qualificata, “ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile”. Il D.P.C.M. 13/1/2004, contentente le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici, regola gli aspetti tecnici ed organizzativi di chi usufruisce ed opera con i documenti informatici e la firma digitale. La Deliberazione CNIPA 4/2005 del 17 febbraio 2005 descrive le regole per l'interoperabilità dei Certificatori iscritti all’elenco pubblico presso il CNIPA. Grazie alla definizione di questi standard e regole comuni i Certificatori italiani possono vantare il risultato, tutt'altro che indifferente, dello scambio e del corretto riconoscimento dei documenti firmati tra soggetti le cui chiavi pubbliche siano state certificate da certificatori diversi. E-MAIL: team@trendaudio.com - SKYPE: TRENDAUDIO - WEB: www.trendaudio.com |