Cassazione: è reato non pagare i diritti connessi ai titolari dei masters

Per la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 00626/2007 resa l'8 giugno 2007 dalla terza sezione penale, la diffusione di musica registrata senza aver versato i diritti connessi alle imprese discografiche per la riproduzione dei brani musicali, in questo caso rappresentate da SCF, Società Consortile Fonografici, viola la legge sul diritto d’autore e assume rilevanza penale.

La Cassazione, che ha respinto il ricorso del legale rappresentante di un'emittente di Reggio Emilia che aveva subito un sequestro da parte della Guardia di Finanza per violazione dell’articolo 171-ter della legge sul diritto d’autore in quanto aveva riprodotto abusivamente brani musicali ha stabilito infatti che il versamento dei diritti d’autore a S.I.A.E. non è sufficiente per disporre dell’autorizzazione ad utilizzare musica registrata, ma è necessario versare i diritti connessi anche ai titolari dei diritti fonografici che dispongono di un diritto esclusivo di riproduzione distinto da quello degli autori, così come stabilito dalla legge.

La normativa sul diritto d'autore agli art. 171 comma 1 lett. a) bis e 171-ter comma 2 lett. a) bis prevede forti sanzioni: nello specifico multe da 2.000 a 15.000 euro con possibile pena detentiva fino a 4 anni. In alcuni casi vengono applicate pesanti sanzioni amministrative che possono arrivare anche a svariate centinaia di migliaia di euro.

E' reato trasmettere musica nelle radio e tv senza pagare i diritti discografici

La Corte di Cassazione, con una sentenza resa dalla terza sezione penale 09.2007, ha stabilito che la riproduzione e diffusione di musica registrata senza il riconoscimento dei diritti spettanti a produttori discografici e artisti, comporta una violazione della legge sul diritto d’autore e assume rilevanza penale.

Questo provvedimento contribuisce a chiarire in via definitiva che, oltre che con SIAE per i diritti d’autore, occorre avere un’autorizzazione rilasciata dal produttore o titolare delle registrazioni per riprodurre e diffondere regolarmente musica registrata all’interno dei palinsesti radiofonici, televisivi e in ogni altra pubblica utilizzazione.
Canale: SENTENZE

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Approvato definitivamente dal Senato disegno d legge S1861 il 21.12.2007

Art. 1. (Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori)

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

2. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione tributaria.

3. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.

4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.

6. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2. (Usi liberi didattici e scientifici)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o scientifico di cui al presente comma.

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Sì di Bruxelles a direttiva antipirateria

BRUXELLES - Il Parlamento europeo ha approvato - con 374 voti a favore, 278 contrari e 17 astenuti - la risoluzione di Nicola Zingaretti (Ds) che introduce sanzioni penali per la contraffazione e la violazione della proprietà intellettuale. Sono stati adottati vari emendamenti, che modificano la proposta avanzata dalla Commissione Ue per qualsiasi violazione intenzionale del diritto di proprietà intellettuale commessa su scala commerciale, la complicità e l'istigazione". Le misure riguardano il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Per "diritti di proprietà intellettuale" si intendono: diritto d'autore, diritti connessi al diritto d'autore, diritto sui generis del costitutore di una banca di dati, diritti dei creatori di topografie di prodotti semiconduttori, diritti relativi ai marchi (nella misura in cui l'estensione a essi della protezione del diritto penale non sia in contravvenzione delle norme sul libero mercato e sulle attività di ricerca), diritti relativi ai disegni, indicazioni geografiche e denominazioni commerciali (nella misura in cui sono protetti dal diritto nazionale in quanto diritti di proprietà esclusivi).

Fonte: Repubblica.it

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Attenti, fare copie è reato.

Fare copie di sicurezza costituisce un'azione sanzionata penalmente. Nella scorsa legislatura il decreto Urbani (L. 128\2004) ha infatti modificato il testo dell' art. 171-ter della legge sul diritto d' autore (L. 633\1941) rendendolo assai più repressivo. L’inserimento di questa norma è stato dovuto all’adeguamento del nostro ordinamento ad una disposizione comunitaria. L’art. 171 punisce chiunque abusivamente duplica o riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, opere destinate al circuito cinematografico o televisivo, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento.

E' possibile tutelarsi? Certamente, ma è necessario porre in essere alcuni comportamenti:

- si possono utilizzare solo supporti originali, diffondendo la musica attraverso i CD o i nastri acquistati legalmente e dotati di bollino SIAE;

- per effettuare legittimamente copie di sicurezza dei supporti originali si deve chiedere l’autorizzazione, per la registrazione dei brani, ai produttori discografici (oppure alle associazioni che li rappresentano (SCF, AFI, FIMI). In sintesi per riprodurre un Cd è necessario, prima di tutto, il permesso dei produttori discografici. L’articolo 72 della legge sul diritto d’autore indica, infatti, che, “salvi i diritti spettanti all’autore” - amministrati direttamente dalla SIAE - “il produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni e di voci, ha il diritto esclusivo, di riprodurre, con qualsiasi processo di duplicazione, il disco o apparecchio di sua produzione e di distribuirlo”;

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Art.171-ter della legge n. 633\1941:

“E’ punito se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque per trarne profitto: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;”

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