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F.A.Q. Liberatoria TrendAudio
E' vero che per utilizzare opere musicali devo chiedere l'autorizzazione? D > Vorrei utilizzare alcune vostre opere per la mia emittente locale senza nessun limite di durata: è possibile? Cosa devo fare per diffondere legalmente la vostra musica? D > Quindi alla siae non dovrò corrispondere i diritti connessi (o diritti di sincronizzazione) delle opere musicali inserite nel video? Come e quando si pagano i diritti d'autore? Quindi per diffondere musica non è sufficiente sottoscrivere una licenza Siae? Con la nostra Library in allegato la licenza per tutti i diritti spettanti: a) ai produttori fonografici per l’utilizzazione dei supporti fonografici
preregistrati (art. 72 e 73 LdA); L'utilizzazione non autorizzata dagli aventi diritto è perseguibile per legge con multe da 2500,00€ a 15000,00€ e reclusione da 3 mesi a 3 anni(art. 171 L.d.A.633/41). Perché corrispondere tali diritti? I diritti connessi hanno l’obbiettivo di tutelare il lavoro del produttore discografico, che impegna le proprie risorse per incidere e commercializzare il prodotto musicale, e dell'artista interprete esecutore per il proprio contributo alla registrazione. A chi vanno corrisposti materialmente tali diritti? L’esercizio a tale diritto spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli interpreti o esecutori interessati. Il Produttore Fonografico è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni. Per facilitare l'adempimento degli obblighi di legge, rilascia direttamente la licenza a coloro che intendono utilizzare musica registrata. E tutto questo vale anche per l’utilizzo sul Web? Sì, certo. Le nuove tecnologie hanno introdotto nuove forme di impiego della musica, nelle quali sono stati riconosciuti nuovi diritti. Tra questi troviamo i diritti di simulcasting, webcasting, streaming, downolading. Che cosa sono? Il diritto di simulcasting è il diritto di ritrasmettere via Internet le trasmissioni radiofoniche e/o televisive, in contemporanea con la diffusione via etere. La relativa licenza è quella che devono sottoscrivere le radio o le Tv che vogliono diffondere anche via Internet le proprie trasmissioni. Il diritto di webcasting, invece, nasce quando un soggetto rende possibile l’ascolto di musica via Internet secondo le diverse modalità, interattive e non, dalla messa a disposizione di registrazioni musicali su per il solo ascolto, lo streaming alla possibilità di riascoltare emissioni televisive o radiofoniche on demand. Poi c’è il diritto di downloading, che tutti conoscono e sul quale non credo ci sia bisogno di soffermarsi. Non ci sono alternative che consentano di non sottoscrivere anche tale licenza? Sì, una sola: realizzare una cover ma che non venga "tagliata" ed abbia una durata maggiore di 1,30 min. Trovare cioè interpreti che realizzino una nuova versione e che ci consentano di diffonderla, ma anche in questo caso è necessario per legge l'autorizzazione dell'editore (edizioni musicali) e corrispondere i diritti d'autore alla s.i.a.e. Scaricare e utilizzare senza autorizzazione file protetti da diritto d'autore è illegale: le normative attuali prevedono che il semplice download sia sanzionabile sul piano amministrativo mentre la condivisione di materiali protetti è a tutti gli effetti perseguibile penalmente. Di fatto, dunque, la sentenza della Corte di Cassazione depositata il 9 gennaio 2007 non cambia nulla sul fronte dei sistemi di file sharing o delle discipline attuali: leggi la sentenza. Scaricare e condividere file non certificati dalla SIAE è comunque attività penalmente rilevante. Anche quando non vi sia palese scopo di lucro (per farne commercio). Basta che vi sia l'intenzione di «trarne profitto». Una dicitura giuridica più vasta del semplice «scopo di lucro» che, secondo l'interpretazione sostenuta dalle major, significa sostanzialmente una cosa: downloadare e uploadare file illegali – anche a uso esclusivamente personale – configura un profitto individuale, il risparmio sul prezzo di acquisto del prodotto. Ed è quindi punibile ai sensi degli articoli 171 bis e ter della legge sul copyright modificata con decreto Urbani. Leggi severissime che prevedono anche il carcere. Per ulteriori informazioni, preventivi o per ricevere il listino prezzi non esiti a contattarci ! |